In tema di trattamento di dati personali mediante videosorveglianza in ambito condominiale o di comproprietà, non sussiste violazione della riservatezza né illiceità del trattamento quando le telecamere, fisse e non mobili, inquadrino esclusivamente gli accessi e le parti di proprietà dell’installante, senza riprendere aree ulteriori riferibili ad altri comproprietari, e il sistema risulti conforme ai principi di liceità, proporzionalità e necessità indicati dal Garante per la protezione dei dati personali, essendo finalizzato a esigenze di sicurezza; in tal caso non è configurabile, per ciò solo, una condotta lesiva della privacy del vicino né un atto emulativo ex art. 833 c.c.
La recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, 2 febbraio 2026 n. 2181, offre un’interessante occasione per riflettere su un tema sempre più attuale: il rapporto tra esigenze di sicurezza privata e tutela della riservatezza nei rapporti di vicinato.
Il caso nasce da un conflitto familiare. Due sorelle, proprietarie di appartamenti nello stesso stabile, si trovano contrapposte. Una di esse installa un impianto di videosorveglianza; l’altra ritiene che le telecamere, posizionate anche in prossimità di aree comuni, ledano la propria privacy e chiede al giudice la rimozione dell’impianto e il risarcimento dei danni.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello rigettano la domanda principale, ritenendo legittimo l’impianto di videosorveglianza. La vicenda approda così in Cassazione, che conferma integralmente le decisioni di merito.
Il cuore della controversia riguarda il corretto bilanciamento tra diritto alla sicurezza e diritto alla riservatezza, oggi disciplinato in particolare dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice Privacy. La ricorrente sosteneva che le telecamere fossero potenzialmente orientabili a 360 gradi e quindi idonee a captare immagini della sua abitazione e delle persone che la frequentavano. Lamentava inoltre l’assenza di un preventivo consenso.
La Cassazione, tuttavia, non entra in una nuova valutazione tecnica del posizionamento delle telecamere. Ricorda un principio fondamentale: l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, comprese le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, spettano al giudice di merito e non possono essere rivalutati in sede di legittimità salvo vizi motivazionali specifici. Nel caso concreto, i giudici territoriali avevano accertato che le riprese riguardavano esclusivamente gli ingressi dell’abitazione della proprietaria dell’impianto e non aree di pertinenza altrui.
In questa prospettiva, il trattamento dei dati mediante videosorveglianza è stato ritenuto lecito, proporzionato e necessario rispetto alle esigenze di sicurezza prospettate. Non è stato quindi ravvisato alcun illecito trattamento né alcuna compressione ingiustificata della sfera privata della vicina.
La decisione è particolarmente significativa perché ribadisce un criterio pratico che spesso emerge nella giurisprudenza: l’installazione di telecamere da parte di un privato non è di per sé vietata. Diventa problematica quando l’angolo di ripresa travalica la proprietà esclusiva e si estende stabilmente su spazi di terzi o comuni, senza adeguata giustificazione e proporzione. Il parametro non è l’astratta possibilità tecnica di una ripresa invasiva, ma la concreta configurazione dell’impianto e l’effettivo raggio d’azione.
Nel complesso, la pronuncia ci ricorda che nei rapporti di vicinato il conflitto spesso nasce da percezioni soggettive di invasione o sopruso. Tuttavia, in sede giudiziaria ciò che conta è la verifica tecnica e concreta dei fatti, non il mero timore di una lesione. Allo stesso tempo, la gestione dei beni comuni richiede equilibrio e rispetto delle regole: nessun comproprietario può alterarne unilateralmente la funzionalità.