Il consulente tecnico d’ufficio e di parte

Il consulente tecnico d’ufficio è attualmente, di fatto, uno dei pilastri su cui si fonda il sistema giustizia e con le sue valutazioni tecnico-scientifiche spesso influenza in modo sostanziale e determinante la sentenza del giudice.

Il consulente compie le indagini che gli sono state affidate dal giudice e fornisce in udienza o in camera di consiglio i chiarimenti che il giudice richiede.

Il c.t.u. è un ausiliario del giudice, un soggetto cioè che, pur non facendo parte degli uffici giudiziari, coadiuva il magistrato al fine di aiutarlo nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche competenze tecniche, che esulano dalle sue conoscenze.

La consulenza costituisce, in definitiva, un mezzo di integrazione delle conoscenze del giudice e pertanto può essere disposta d’ufficio in qualunque momento del processo, non essendo subordinata alla richiesta della parte.

I consulenti devono essere normalmente scelti tra quelli iscritti in un apposito albo, istituito presso ogni tribunale (art. 13 disp. att. c.p.c.), ma il giudice, ove ritenga necessaria una competenza tecnica particolare, può comunque nominare uno specialista iscritto nell’albo di altro tribunale o non iscritto in alcun albo.

Il c.t.u. può inoltre avvalersi dell’opera di esperti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio che gli consentano di rendere al giudice un parere corretto.

Il c.t.u., per l’importanza del ruolo che riveste, deve tenere un atteggiamento equilibrato, deve dimostrare la sicurezza di chi è super partes e privo di preconcetti, deve ascoltare le diverse posizioni, esaminare con attenzione i documenti ed infine non deve, se possibile, lasciar trapelare nel corso delle operazioni peritali le proprie convinzioni, che dovranno invece essere trasfuse con chiarezza nella relazione.

Nel processo possono intervenire anche altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice, quanto per le parti in causa: si tratta dei consulenti di parte. Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico in quanto lo ritiene esperto in uno specifico settore.

L’art. 201 c.p.c. prevede che il giudice, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegni alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Quest’ultimo, oltre ad assistere (a norma dell’articolo 194 c.p.c.) alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

A differenza del consulente tecnico d’ufficio, il perito di parte non deve prestare giuramento e non è obbligato ad accettare l’incarico. È altresì esonerato da qualsiasi obbligo di cooperazione nei confronti dell’autorità giudiziaria, ma quando opera deve rispettare i principi di correttezza professionale, legalità e moralità.

Le consulenze tecniche di parte costituiscono in ogni caso semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo contenuto probatorio.

Tra gli accertamenti tecnici particolarmente rilevanti risultano essere sia l’accertamento tecnico preventivo sia la consulenza tecnica preventiva.

L’accertamento tecnico preventivo è stato tradizionalmente considerato un mezzo di istruzione preventiva di natura cautelare, presupponendo i requisiti di ammissibilità necessari e non alternativi del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La consulenza tecnica preventiva, benché inserita nel Capo III Titolo I del IV libro del Codice di procedura civile rubricato “Dei procedimenti cautelari” e, segnatamente, nella sezione IV titolata “Dei procedimenti di istruzione preventiva”, è stata senza dubbio concepita dal legislatore come strumento alternativo di risoluzione delle controversie e non come strumento cautelare di costituzione preventiva di un mezzo di prova.

Il fine principale della consulenza tecnica preventiva risulta essere proprio la conciliazione delle parti.

Merita attenzione anche il ruolo di consulente tecnico, d’ufficio o di parte, in ambito penale che assume sempre maggiore rilevanza e che pone non poche problematiche e responsabilità al professionista incaricato di esprimere la propria valutazione tecnica.

Infatti anche nel corso del procedimento penale, sia esso in fase di indagini o di giudizio, si rende spesso necessario l’apporto di cognizioni non giuridiche, spesso di natura tecnico scientifica.

E tuttavia è rimesso al giudice sia l’accertamento di un’effettiva esigenza di tali conoscenze sia la valutazione dell’insufficienza di quelle eventualmente già acquisite per mezzo dei consulenti delle parti o altrimenti.

Il consulente deve essere dotato dunque di specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche ed esplica un’attività che si concreta non solo nel compimento di attività materiali richiedenti un grado più o meno elevato di capacità tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attività.

La consulenza tecnica in materia penale, analogamente a quella in materia civile ed amministrativa, è strumento di acquisizione di fatti già rappresentati o di valutazione di fatti già dimostrati.

Ci si sofferma anche sul processo amministrativo. Il codice di procedura amministrativa ha codificato all’art. 67 la consulenza tecnica, peraltro già introdotta dalla legge 205 del 2000.

L’indirizzo favorevole all’utilizzo generalizzato della c.t.u. anche nel processo amministrativo traeva origine in realtà dalla sentenza n. 601 del 1999, con la quale il Consiglio di Stato aveva ammesso la sindacabilità da parte del giudice amministrativo dei provvedimenti tecnico-discrezionali, palesando così la necessità di apprestare idonei strumenti istruttori. La c.t.u. nel processo amministrativo non si discosta sostanzialmente da quella prevista e disciplinata dal codice di procedura civile. Il nuovo codice del processo amministrativo ha dato maggiore rilievo però allo strumento della verificazione.

Si ritiene utile evidenziare anche il ruolo del tecnico nelle procedure espropriative per pubblica utilità.

Si tratta di consulenza tecnica di ufficio non “esplorativa”, ma c.d. “percipiente”: è una delle rare ipotesi in cui l’accertamento ha ad oggetto situazioni e fatti rilevabili soltanto con l’ausilio di particolari cognizioni tecniche, e pertanto la consulenza tecnica assurge a fonte obiettiva di prova, con la conseguenza che il giudice di merito che ne neghi l’espletamento viola la legge processuale.

L’importanza del tecnico nelle procedure espropriative è stata ulteriormente accresciuta con l’introduzione nel testo unico espropri del collegio peritale ex art. 21.

Da ultimo si ritiene essenziale approfondire la consulenza tecnica in mediazione. È sempre più radicata l’opinione che la società moderna necessiti di strade diverse -più veloci, economiche e semplici- rispetto al tradizionale sistema statuale, ormai al collasso, per la soluzione delle controversie. Il monopolio del diritto non è d’altronde certamente essenziale per lo Stato al di fuori delle ipotesi e nella misura in cui non sia coinvolto un interesse super individuale o di ordine pubblico.

La mediazione civile e commerciale ha lo scopo di far conciliare le parti, aiutate nel loro percorso da un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo, che funga da “facilitatore” nella composizione del conflitto.

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